lentepubblica


Obbligo Principio Rotazione: è indipendente dalla procedura di affidamento?

lentepubblica.it • 24 Giugno 2019

obbligo-principio-rotazioneObbligo Principio Rotazione: il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 12.06.2019 n. 3943, si è pronunciato sul principio di rotazione negli Appalti, collegato all’affidamento da adottare.


Obbligo Principio Rotazione. Importante valutare i principi collegati a quest’obbligo.

Poichè esso ha il fine di scoraggiare pratiche di affidamenti senza gara che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese. Tanto più se ripetuti nel tempo.

Il caso

Nel caso analizzato, quello in esame è un appalto sotto soglia. E che la procedura su cui nello specifico si controverte non è aperta, bensì negoziata, va confermato il principio di carattere generale

Obbligo Principio Rotazione

Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti è uno dei principi fissati dall’articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici da rispettare nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria.

Il principio di rotazione – che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte – è finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.

La cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece dalle modalità di affidamento, di tipo “aperto”, “ristretto” o “negoziato”. Soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato.

La decisione

Secondo il Consiglio di Stato, rileva quindi il fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico, non anche la circostanza che questo fosse scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura.

Per l’effetto, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione. Facendo in particolare riferimento

  • al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato,
  • al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.

A questo link il testo completo della Sentenza.

 

Fonte: Consiglio di Stato
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments